Non può essere vietato ad un condomino di affittare il proprio appartamento come casa vacanza. La Cassazione, infatti, con la sentenza 22711/17, ha ribadito che il regolamento contrattuale, ossia quello scritto dal costruttore e accettato al del rogito dell’appartamento, è l’unico atto che può imporre limiti o divieti ai condomini in merito all’utilizzo dei propri appartamenti. Se quindi nel regolamento contrattuale non esiste alcun impedimento circa la locazione dell’immobile come casa vacanza, gli altri condomini non potranno opporre resistenza. Ad Avvocato del Cittadino, riceviamo spesso locatori interessati ad affittare le loro case al mare ma che si trovano di fronte alle lamentele degli altri condomini.
L’affitto breve non è attività alberghiera, questo vuol dire che la locazione come casa vacanza o saltuaria non può essere proibita se nel regolamento è vietato l’uso degli immobili sotto forma di pensione o albergo. In sostanza, l’assemblea condominiale può opporsi al regolamento contrattuale se nel testo dello stesso è espressamente vietato l’affitto come casa vacanza, per brevi periodi o anche in forma saltuaria.
Chi vuol dare in locazione la casa con la formula degli affitti brevi, perciò, non avrà bisogno di autorizzazione. Per una consulenza con lo sportello locazioni di Avvocato del Cittadino è necessario chiamare allo 06.45433408. Ricordo ai nostri soci che, grazie ad una convenzione sindacale, ci occupiamo anche di contratti con cedolare secca a canone concordato (10%), qui tutte le informazioni