Le 5 cose da sapere se vendi casa

manuassociazioneLo sportello di consulenza in materia notarile di Avvocato del Cittadino è ultimamente preso d’assalto da coloro che vogliono vendere casa e vogliono saperne di più su contratti con agenzia immobiliari ed eventuali rischi nella fase contrattuale. Ecco quindi i 5 consigli utili se vendi casa:

1. AGENZIA IMMOBILIARE  – Se decidi di vendere tramite agenzia immobiliare, innanzitutto assicurati che la persona con cui parli sia un agente immobiliare con tanto di patentino (puoi anche controllare sul sito della Camera di commercio se effettivamente il professionista risulta nell’albo). Se l’agente non è iscritto all’albo non può condurre la trattativa e chiedere la provvigione … ma anche a sua prestazione professionale potrebbe esporvi a rischi, data la mancanza della giusta preparazione.

2. PROVVIGIONI  E DURATA DELL’INCARICO CON AGENZIA – Pretendi l’uso di moduli depositati in Camera di Commercio e soprattutto definite per iscritto la provvigione e le modalità di pagamento e pretendete la cancellazione di eventuali clausole penali (esempio per ritardato pagamento provvigione o per disdetta contratto). Leggi attentamente ciò che firmi e fai attenzione su quella che è la durata dell’incarico.

3. IMMOBILE ABUSIVO – Attenzione: la Cassazione ha più volte ribadito la nullità di carattere formale per gli atti di trasferimento di immobili da cui non risulti la regolarità urbanistica del bene o la pendenza del procedimento di sanatoria, altresì la nullità di carattere “sostanziale” per gli atti di trasferimento di immobili comunque non in regola con la normativa urbanistica.

4. NON FARE IL FURBO SUI VIZI DELL’IMMOBILE CHE CONOSCI: l’art. 1490 del codice civile chiarisce che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. L’eventuale patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. La garanzia non è dovuta se, al momento della conclusione del contratto, il compratore conosceva i vizi della cosa, oppure se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

5. SE MANCA L’A.P.E. , VENDITORE E ACQUIRENTE RISCHIANO FINO A 18.000,00 EURO DI MULTA – Compravendite, permute, assegnazioni di alloggi da cooperative edilizie ai soci, donazioni, ecc: fino a poco tempo fa, l’atto era considerato nullo se mancava il certificato energetico (A.P.E). Recentemente è stata cancellata la previsione della nullità dei contratti in caso di mancata allegazione ed è stata introdotta invece una pesante sanzione amministrativa che oscilla tra i 3.000 e i 18.000 euro. L’articolo 1, comma 7 del decreto Destinazione Italia stabilisce infatti che: “In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000;[..].”. Il venditore è quindi obbligato a produrre l’A.P.E. altrimenti la sanzione grava in solido (cioè ogni parte risponde dell’intero debito e non soltanto per una parte di esso) su venditore e acquirente. Per ottenere l’A.P.E. subito, on line, ed in sicurezza, affidati ai professionisti di Avvocato del Cittadino: con 90 euro otterrai il certificato a casa tua, clicca qui

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