Separazione o divorzio: l’iscrizione del minore all’asilo privato va sempre concordata?

Siamo separati e mia moglie ha iscritto nostro figlio ad un asilo privato senza prima spese-straordinarie-non-concordateconsultarmi, devo comunque contribuire alla spesa? Ebbene SI.

I coniugi separati o divorziati, in genere, contribuiscono nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie concordate per i figli. E proprio sugli accordi, su quali spese sostenere e quali no, su quali importi vanno rimborsati e quali no, si infiammano i rapporti tra i coniugi che si rivolgono allo Sportello Famiglia di Avvocato del Cittadino.

Iniziamo con le spese scolastiche, uno dei temi che fa maggiormente bisticciare le parti: il Giudice di Pace di Taranto, con la sentenza n. 1166/16 – ripercorrendo il solco già tracciato dalla giurisprudenza – ha dato ragione ad una madre che ha iscritto il figlio ad un asilo privato, senza prima confrontarsi con il padre, ed ha poi richiesto all’altro genitore di contribuire alla spesa da lei anticipata.

IL PERCHE’ DELLA DECISIONE : le spese straordinarie, quando sono necessarie nell’interesse primario del figlio, non necessitano di essere concordate in anticipo tra i coniugi: il genitore collocatario (ossia quello presso cui vivono i figli), può autonomamente decidere di iscrivere il figlio all’asilo privato e poi chiedere all’altro il pagamento della sua quota.

LA GIURISPRUDENZA: La sentenza del Giudice di Pace richiama il precedente stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione VI civile – Ordinanza 30 luglio 2015 n. 16175, dove è precisato che anche se non è stato previamente consultato, il coniuge è tenuto a contribuire alle «spese straordinarie» effettuate nell’interesse dei figli se utili e proporzionate rispetto al tenore di vita. Secondo la Suprema Corte, dunque NON è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione ‘di maggiore interesse’ per il figlio, e sussiste, perciò, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Per dubbi, informazioni, consulenze, potete rivolgervi ad Avvocato del Cittadino, chiamando allo 06.45433408 e fissando un appuntamento con lo Sportello Famiglia (quota iscrizione 20 euro) www.avvocatodelcittadino.com

 

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