Scappatelle … se sono l’effetto della crisi coniugale, niente separazione “per colpa”

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avv cittadinoOggi ci occupiamo di un altro argomento che “infuoca” lo Sportello Famiglia di Avvocato del Cittadino: il tradimento.

Diciamocelo, nella maggior parte dei casi, il rapporto matrimoniale finisce perché i partner non si sopportano più a vicenda: “Mi da fastidio anche se respira!” è la frase che sento pronunciare più spesso nell’ambito delle consulenze. In genere, infatti non sono i grandi tradimenti a fare nascere le crisi. Le liti. L’insoddisfazione reciproca. E’ invece la mancanza di cura del rapporto, l’essere due estranei che vivono sotto lo stesso tetto a far degenerare le situazioni. Dico questo per arrivare ad una risposta, partendo dalla domanda: “posso chiedere l’addebito della separazione visto sono stato/a tradito/a?

Andiamo con ordine e iniziamo da qui: il presupposto fondamentale per ottenere l’addebito della separazione a carico di un coniuge è l’evidenziarsi di un “comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio” da parte di uno dei due coniugi, come disposto dall’art. 151 c.c. Tra i doveri personali che originano dal matrimonio, c’è l’obbligo di fedeltà coniugale, che è quello di cui parliamo oggi.

Ora torniamo alla nostra risposta, che stavolta non è netta. Ma è: dipende. Infatti, l’infedeltà coniugale può essere il presupposto per la separazione “per colpa” solo se è la causa e non l’effetto della crisi. Mi spiego meglio: deve essere proprio il tradimento a provocare l’intollerabilità della convivenza e non l’intollerabilità della convivenza a portare il partner verso la via dell’infedeltà coniugale.

Perciò, solo se esiste uno stretto nesso di causalità tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell’unione familiare, possiamo parlare di “separazione per colpa”. Se invece un rapporto di coppia è già gravemente compromesso, non è il tradimento ad provocare il disfacimento del menage familiare e non si può dunque parlare di separazione “per colpa”. In proposito, la Cassazione stabilisce(sent. N. 18175/12) “La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale […],di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale

Attenzione poi ai social network ed ai tradimenti platonici: presto affronteremo quest’altra nota dolente, argomento sempre più frequente in sede di consulenza in associazione. Vi anticipo che da considerarsi ormai superata la tradizionale impostazione per cui si ha infedeltà solo qualora uno dei due coniugi intrattiene rapporti sessuali con altra persona. Si potrebbe ritenere infedele anche il soggetto che semplicemente intrattiene, con persona diversa dal proprio coniuge, rapporti di particolare dedizione spirituale ovvero manifesti verso tale persona una particolare devozione. Seguitemi, e mandatemi le vostre segnalazioni

Emanuela Astolfi

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