Divorzio, niente reversibilità al coniuge con una cifra “simbolica” a titolo di assegno

La pensione di reversibilità, come previsto dall’art. 9 comma 2 della legge n. 898/1970, spetta all’ex coniuge superstite titolare di un assegno divorzile. 

Tuttavia,  secondo l’Inps, per ottenere la reversibilità non è sufficiente il riconoscimento di una cifra “simbolica” a titolo a titolo di assegno e la Cassazione, con sentenza n. 20447/2020 ha accolto quanto sostenuto dall’ente di previdenza, stabilendo che  il coniuge superstite otterrebbe un vantaggio irragionevole e contrario alla ratio e alla natura dell’assegno divorzile se la cifra stabilita per l’assegno è irrisoria.

Ad ogni modo, vediamo nel dettaglio quali sono i presupposti per ottenere la reversibilità nel caso di divorzio:


1)  il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex coniuge defunto un assegno divorzile versato con cadenza periodica ( e non di entità simbolica). In caso di assegno una tantum (unica soluzione), il coniuge superstite non avrà diritto alla pensione di reversibilità ;

2) il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato (se convive con il partner può ottenere la reversibilità);

3) il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.

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Avv Emanuela Astolfi

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