Casa in affitto danneggiata? L’inquilino paga sia i danni che il canone per il periodo di ristrutturazione

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Hai affittato un immobile e ti è stato riconsegnato danneggiato? Il conduttore (l’inquilino) deve non solo risarcire i danni ma anche pagare i canoni d’affitto per il periodo necessario alla ristrutturazione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con ordinanza n. 6596/2019.

 

Allo sportello locazioni di Avvocato dl Cittadino riceviamo costantemente richieste di aiuto sia da parte dei proprietari che degli inquilini: ebbene, questi ultimi, in molti casi, trasformano il deposito cauzionale in ultimi canoni di locazioni per poi lasciare la casa piena di danni.

 

Ebbene, innanzitutto, il deposito cauzionale non va assolutamente mutato in canone di locazione: qualunque scelta autonoma del conduttore in tal senso deve essere impugnata dal locatore (proprietario) che altrimenti rimane sprovvisto di una tutela in caso di danni. Inoltre, se l’immobile è stato danneggiato – come stabilito dalla sopra citata ordinanza – il proprietario ha il diritto di richiedere al conduttore sia il risarcimento dei danni che la corresponsione dei canoni di affitto relativi al periodo necessario alla ristrutturazione dell’immobile:  “qualora, in violazione dell’art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori”. Infatti, se l’immobile è danneggiato, il proprietario ha la “mancata disponibilità” della cosa locata, per fatto imputabile al conduttore.

 
Per una consulenza con lo sportello locazioni di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi è possibile chiamare il numero unico nazionale 06.45433408. E’ inoltre possibile ricevere una consulenza online o un’assistenza online: un  pool di avvocati esperti segue le pratiche dei soci anche a distanza.

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