Guido si è rivolto ad Avvocato del Cittadino – Associazione Astolfi per risolvere il suo problema condominiale: il proprietario dell’immobile situato al piano superiore al suo aveva lasciato l’appartamento incustodito, in alcune stanze addirittura senza infissi.
L’abitazione, evidentemente disabitata, nonostante i continui solleciti da parte di Guido, da tempo non era sottoposta ad interventi di manutenzione ordinaria ed infatti, ha provocato severe infiltrazioni all’appartamento del nostro socio.
Guido, attraverso l’aiuto dello sportello condominio della nostra associazione, ha inviato una diffida al condomino negligente ed ottenuto il risarcimento di 2.500 euro.
Secondo la giurispudenza, infatti, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale che, nel caso in esame quell’onere non è stato assolto. Come ha avuto modo di chiarire il Tribunale: “(….) appare ascrivibile all’originario convenuto ex art. 2051 cod. civ. il non avere attuato nel corso degli anni nemmeno la manutenzione ordinaria del proprio appartamento (…..) e lasciandolo privo di infissi di talché l’acqua piovana attingeva direttamente il pavimento interno evidentemente non predisposto a svolgere funzione di impermeabilizzazione (….)” , cfr Cassazione, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8393
Presso Avvocato del Cittadino-Associazione Astolfi tutti i mercoledì ed i venerdì riceve su appuntamento lo sportello condominio/locazioni: per prenotarsi il numero tel/watshapp 06.45433408 (quota associativa 20 euro)