Una nonna si è recentemente rivolta ad Avvocato del Cittadino perché profondamente amareggiata: la ex compagna di suo figlio non le fa vedere il nipote. Suo figlio (il padre del piccolo) vive lontano da lei e non ha la possibilità di farglielo frequentare nelle poche occasioni in cui sta con il bambino: “Anche mio figlio sbaglia – mi dice – è poco presente nella vita del minore. In tutto questo, sono io però a farne le spese: possibile che non possa anche due volte al mese stare con il bambino. Eravamo così legati”
Nel nostro ordinamento, ll’art. 317 bis c.c. – come sostituito dall’art. 42, D.Lgs. n. 154/2013, in esecuzione della delega prevista dall’art. 2, L. n. 219/2012- prevede in capo agli ascendenti una legittimazione ad agire in giudizio, nel caso in cui l’esercizio del diritto venga impedito, “affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse dei minori“. Il giudice deve quindi tener conto del superiore interesse del minore e non di quello dei nonni che quindi non hanno garantito un loro autonomo “diritto di visita”.
Vediamo dunque come si sta orientando la giurisprudenza. Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con decreto del 7 novembre 2016, ha respinto il ricorso con cui i nonni materni di una bambina, figlia di genitori separati, chiedevano di veder riconosciuto il proprio diritto a mantenere rapporti significativi con la nipote. La Corte d’appello di Venezia, invece, con decreto 24 dicembre 2015, in riforma di quanto stabilito dal Tribunale minorile, ha accolto il reclamo dei nonni che, a causa dei contrasti tra i genitori e tra le famiglie della coppia, avevano interrotto i rapporti con i nipoti. Il principio è comunque sempre lo stesso: l’art. 317 bis riconosce l’importanza della frequentazione nonni-nipoti e, come stabilito dalla Corte d’Appello di Venezia, la presenza degli ascendenti fornisce il “necessario bagaglio di esperienza culturale che minori devono avere in vista di una formazione completa della loro personalità”. Tuttavia, in ambienti familiari in cui sono in essere gravi conflitti, la presenza dei nonni potrebbe non coincidere con l’esigenza di serenità nella crescita del bambino.
Nel caso della signora che si è rivolta ad Avvocato del Cittadino continueremo la nostra battaglia; il nipote è fortemente legato alla nonna la quale si è sempre tenuta fuori dai contrasti familiari: per questo, una sana ed equilibrata frequentazione con il bambino è l’obiettivo che ci siamo prefissate.
Per una consulenza con lo sportello famiglia di Avvocato del Cittadino (specializzato in materia di affidamento dei minori, separazioni, divorzi e successioni) è possibile chiamare allo 06.45433408