Niente assegno divorzile alla moglie che si rifiuta di lavorare

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Che i criteri per la determinazione dell’assegno divorzile (con il riferimento al tenore di vita) siano stati ampiamente rivoluzionati, lo abbiamo visto in un post di qualche tempo fa, riferito alla sentenza della Cassazione n. 11504/2017.

 
Eppure, lo strappo con il passato, lo troviamo anche in provvedimenti precedenti: con l’ordinanza n. 14244/2016, la Cassazione ha stabilito che non sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile qualora la donna rifiuti di utilizzare sul mercato del lavoro le proprie capacità professionali. Per la Suprema Corte , infatti,  sono  inammissibili richieste non supportate da  elementi sufficienti idonei a rappresentare una “situazione di non autonomia reddituale” del coniuge. Non può quindi essere riconosciuto un assegno divorzile alla moglie se non dimostra la mancanza “di disponibilità di mezzi economici tale da impedire di procurarsi da sola un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto nel corso del matrimonio”.

 
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