Affitto in nero? Se il contratto non è registrato puoi chedere la restituzione dei pagamenti

Lo Sportello Affitti di Avvocato del Cittadino riceve sempre più segnalazioni di locazioni “in nero”. Per questo, ritengo utile informarvi sulle seguenti due fattispecie:

1.CONTRATTO NON REGISTRATO –  il contratto di locazione non registrato è nullo ed il canone mensile non è dovuto:“Qualora il proprietario non registra il contratto, l’inquilino ha diritto di chiedere, in qualsiasi momento, la restituzione di tutti i canoni di locazione versati dal primo all’ultimo giorno in cui ha vissuto nell’immobile. Diversamente, il locatore, ricorrendone i presupposti, potrà chiedere un compenso per l’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. solo se la domanda risulta espressamente formulata nel giudizio”. A stabilirlo è la Cassazione, sent. 25503/16.

2. CONRATTO REGISTRATO PER UN CANONE INFERIORE A QUELLO RELAMENTE VERSATO – C’è anche un altro malcostume spesso rappresentato al nostro Sportello Affitti: i locatori fanno sottoscrivere ai conduttori contratti che prevendono canoni mesili più bassi di quelli che effettivamente intascano.  Poi, mensilmente, richiedono la corresponsione in denaro contante della maggior somma non dichiarata nel contratto. Anche in questo caso, la Cassazione, ha riconsciuto  il patto occulto nullo e non sanabile con registrazione tardiva (Cassazione sentenza n. 18213/2015):  il conduttore può quindi richiedere al locatore la restituzione delle somme pagate “in nero”

Mi raccomando, se vi trovate in una delle situazioni sopra descritte, affidatevi a mani esperte per la vostra tutela: vi ricordo che per una consulenza con il nostro Sportelo Affitti basta chiamare allo 06.45433408 e fissare un appuntamento (www.avvocatodelcittadino.com)…Ah, noi di Avvocato del Cittadino con le novità non ci fermiamo mai: guardate, anche per le locazioni, quante attività potete effettuare direttamente on line, clicca qui

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