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Ormai lo sappiamo: anche in una relazione che dura da pochi mesi, se uno dei due partner controlla il telefono o il profilo Facebook dell’altro, scattano fulmini e saette. Figuriamoci cosa succede alle coppie sposate da molti anni: ad Avvocato del Cittadino ci raccontano frequentemente di “scappatelle” del coniuge scoperte proprio tramite messaggi Watshapp…o sbirciando nella posta privata di Facebook.
E sulle relazioni virtuali, c’è una cosa da dire: sono più le donne, almeno sulla base della mia esperienza, ad intrattenere relazioni platoniche con dei perfetti sconosciuti, agganciati tramite la rete. Tutto, molto spesso, resta virtuale: si commettono tradimenti a metà, per sentirsi lusingate dalle attenzioni di altri uomini, senza tuttavia andare oltre, in quanto il bisogno è solo quello di “mettere un po’ di pepe” su una vita sentimentale stanca e priva di emozioni.
Tutto questo, però, quanto influisce in una separazione? Vale solo il “tradimento fisico” o anche le relazioni platoniche hanno il loro peso?
Partiamo da qui: è possibile, in una separazione giudiziale, richiedere l’addebito a carico di uno dei due coniugi, nel caso in cui non siano stati rispettati gli obblighi che scaturiscono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale, cura della prole), previsti dall’art. 143 ss. c.c.
Non necessariamente però, un comportamento contrario ai doveri del matrimonio comporta l’addebito della separazione: secondo costante giurisprudenza, deve sussistere un nesso di causalità tra la violazione posta in essere dal coniuge (come l’infedeltà nel nostro caso) e la crisi coniugale.
Ora, se un tradimento non è fisico, può essere considerato una vera e propria infedeltà? Secondo la Cassazione (sent. 8929/13) sì: è infatti superata l’impostazione per cui l’adulterio consiste solo ed esclusivamente nell’intrattenere rapporti sessuali con altre persone. Infedeltà vuol dire anche raggiungere un’intimità (anche se non fisica) con una persona diversa dal coniuge. Vuol dire rompere l’esclusività del rapporto a due. Vuol dire lesionare il rapporto, rivolgendo la propria devozione al nuovo/a arrivato/a…in questo caso direttamente dal web.
Se quindi, esiste un nesso di causalità tra la violazione “platonica” della fedeltà coniugale e la crisi matrimoniale, la separazione può essere addebitata al coniuge che ha tradito la fiducia dell’altro. Se invece il rapporto è già compromesso e la convivenza tra i coniugi è ridotta ad un livello meramente formale, la richiesta di addebito non è giustificata.
Emanuela Astolfi