Lavoro: dimissioni per giusta causa, cosa sono e quando vanno presentate?

Mancato pagamento della retribuzione, comportamenti ingiuriosi, discriminatori e offensivi, molestie sessuali, trasferimento oltre i 50 km, esaurimento delle mansioni e ancora richiesta di comportamenti illeciti: sono queste le ragioni che possono condurre il lavoratore a presentare le dimissioni per giusta causa.avvocato-del-cittadino-dimissioni-lavoro

Allo Sportello Lavoro di Avvocato del Cittadino è principalmente il primo motivo, il mancato pagamento dello stipendio, a generare la maggior richiesta di consulenza e tutela. Ed abbiamo spiacevolmente constato che sono soprattutto i giovani e i giovanissimi (specialmente i giovani tra i 18 ed i 35 anni) a subire il problema e a decidere di presentare le dimissioni senza preavviso o per giusta causa. Ma vediamo nel dettaglio come si rassegnano e cosa implicano.

Innanzitutto va considerato che le dimissioni per giusta causa determinano un recesso immediato dal rapporto di lavoro ed il dipendente ha diritto al pagamento anche dei giorni di preavviso che non ha lavorato (indennità sostitutiva di preavviso).

E’ fondamentale invocare la giusta causa di dimissioni contestualmente alla comunicazione del recesso, con la conseguente immediata interruzione dell’attività lavorativa (Cass. 2.7.2014, n. 15079).

COME SI PRESENTANO LE DIMISSIONI: se precedentemente presentare le dimissioni voleva dire semplicemente notificare, con raccomandata a/r o a mano, una comunicazione al datore di lavoro, oggi, le cose, sono un po’ più complesse.

Per contrastare  il fenomeno delle dimissioni in bianco, per cui il datore di lavoro imponeva la sottoscrizione delle dimissioni al lavoratore o al momento dell’assunzione (per poi usarle come forma di ricatto) o per eventuali passaggi dei lavoratori da una società all’altra (evitando il licenziamento e la riassunzione del soggetto) si è introdotto un procedimento molto più complesso

A partire dal 12 marzo 2016, in attuazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 il Ministero del Lavoro ha emanato con decreto le regole tecniche per rendere effettiva la procedura di recesso dal rapporto di lavoro che dovrà avvenire solo ed esclusivamente on line.

Il lavoratore è tenuto ad utilizzare per la comunicazione di recesso un modulo appositamente messo a disposizione sul sito internet del Ministero (www.lavoro.gov.it).

GIUSTA CAUSA SE NON E’ PRESENTE NEL MODULO ON LINE: ci hanno segnalato che si sono i moduli  messi a disposizione dal Ministero per le dimissioni non riportano la dicitura“per giusta causa”. E’ fondamentale, per tutelarvi, notificare al datore di lavoro anche una classica lettera che specifichi LA GIUSTA CAUSA del recesso.

 

COME COMPILARE IL MODULO ON LINE – Il modulo on line può essere compilato:

  • Dal lavoratore, dopo aver richiesto e ottenuto un apposito PIN dall’i.N.P.S;
  • Attraverso l’aiuto di un patronato, una organizzazione sindacale o enti abilitati

Il lavoratore ha sempre la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni successivi alla comunicazione.

Vi consiglio sempre, prima di procedere alla presentazione delle dimissioni, di consultare un legale di vostra fiducia: se avete bisogno dell’aiuto dello Sportello Lavoro dell’associazione Avvocato del Cittadino, dovete chiamare il numero 06.45433408, www.avvocatodelcittadino.com

Lascia un commento