Ricorso ABF online a sostegno di tutti i risparmiatori

Le tante le richieste di aiuto per furto di carte di credito o bancomat hanno portato all’attivazione del servizio legale online, fruibile da tutta Italia

carta-credito

 

Inaugura oggi l’assistenza online di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi in favore di tutti i risparmiatori che hanno problemi con banche, finanziarie o Banco Posta. In tutta Italia, gli avvocati dell’ente offrono assistenza per ricorso online all’arbitro bancario finanziario (ABF): è possibile agire per ogni tipo di problema contrattuale.

 

Nella maggior parte dei casi, le richieste riguardano i problemi con la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, per la richiesta di restituzione delle spese sostenute dai ricorrenti e non maturate in caso di estinzione anticipata del rapporto. Altro motivo frequente è la valutazione dell’applicazione di tassi usurari su mutui o finanziamenti e problemi inerenti furto di carta di credito o bancomat.In ogni caso, è possibile agire per ogni tipo di clausola vessatoria o problema insorto in ragione del rapporto contrattuale con l’istituto di credito

 

Per procedere o avere maggiori informazioni, clicca qui. L’assistenza legale avrà il costo complessivo di 120 euro (comprensivo dei 20 euro di spese vive necessari per la presentazione del ricorso all’ABF)
I legali dell’associazione analizzeranno preliminarmente i presupposti per l’azione e, in caso di esito positivo, tuteleranno il risparmiatore nella controversia contro la banca o gli intermediari finanziari.
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica. Dopo una decisione dell’ABF, la parte interessata può comunque ricorrere al giudice ordinario.

 

E’ importante ricordare che le questioni da sottoporre all’Arbitro non possono però riguardare operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009 e che è possibile presentare ricorso all’Arbitro solo dopo avere inoltrato un reclamo scritto all’intermediario sulla medesima questione. Se l’intermediario non risponde entro 30 giorni o se la risposta non è soddisfacente, il cliente può rivolgersi all’ABF entro 12 mesi dalla data del reclamo.

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